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La Giornata dei Giusti da oggi è solennità civile

con il sì del Senato l'Italia aderisce ufficialmente al 6 marzo

La Giornata dei Giusti è entrata anche nell’ordinamento italiano. Il Senato della Repubblica, infatti, ha approvato il progetto di legge che istituisce anche a livello nazionale una Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità, da celebrarsi il 6 marzo.

Ringraziamo chi ci ha creduto fin dall’inizio, a cominciare da Milena Santerini, promotrice della legge, Bruno Mancuso ed Emanuele Fiano, relatori del provvedimento al Senato e alla Camera, e il senatore Lucio Romano. Inoltre ringraziamo per il suo impegno il senatore Gabriele Albertini, che è stato anche primo firmatario della dichiarazione per l’istituzione della Giornata europea dei Giusti approvata cinque anni fa a Bruxelles e primo firmatario e proponente della legge per la Giornata dei Giusti al Senato.
Un ringraziamento particolare va anche a quanti - insegnanti, scuole, associazioni, Giardini dei Giusti, istituzioni e singoli cittadini - hanno sostenuto questo progetto e lavorato insieme a noi per diffondere il messaggio dei Giusti.

Con la legge appena approvata, l’Italia aderisce ufficialmente alla Giornata dei Giusti, che da oggi diventa solennità civile rivolta soprattutto ai giovani e alle scuole.

“La legge sui Giusti dell’Umanità assume oggi un valore particolare di fronte alle crescenti derive politiche e morali nel mondo: nuovi nazionalismi, razzismi, rischi di guerra nel Pacifico e nel Medio Oriente. - ha detto il presidente di Gariwo Gabriele Nissim - Oggi più che mai è necessario richiamare tutti gli individui alla responsabilità personale per riaffermare i valori del dialogo, della pace, dell’inclusione e isolare quanti vogliono spingerci nel baratro dell’odio. È un grande messaggio che in questa giornata il nostro Paese lancia all’Europa e al mondo intero.”

Di seguito il testo della legge, così come approvata da entrambe le Camere:

Art. 1.

1. La Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n. 3/2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.

2. La Giornata dei Giusti dell'umanità, di cui al comma 1, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

3. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge.

4. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Tali spazi possono essere individuati anche in parchi e giardini già esistenti e in alberi già piantumati, attraverso l'intitolazione ufficiale e la dedica pubblica. Le amministrazioni e gli enti di cui al primo periodo promuovono inoltre convegni, incontri e dibattiti, favoriscono e patrocinano la realizzazione di studi sul tema.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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