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Le ragioni della forza del diritto su quelle del diritto alla forza

di Maria Stefania Cataleta

Si assiste, da qualche anno, a frequenti interventi militari da parte di Stati contro altri Stati. Essi vengono giustificati in vario modo e spesso vengono auto-qualificati da chi li pone in essere non come interventi armati o atti di guerra, bensì con le più fantasiose definizioni al fine di evitare di incasellarli giuridicamente in azioni militari in cui si è fatto un uso arbitrario della forza militare.

La comunità internazionale si è imposta delle regole per disciplinare i rapporti tra gli Stati in nome di una legalità internazionale che oggi sembra aver perso il suo significato originario. Queste regole sono state create poiché era necessario garantire un ordine globale che evitasse al mondo di precipitare nel caos e per scongiurare ulteriori sanguinose guerre mondiali o anche regionali, ma suscettibili comunque di destabilizzare l'equilibrio globale.

Nella consapevolezza di tale necessità, nel 1928 a Parigi, fu adottato il Patto Briand- Kellog, che formalmente eliminava la guerra come strumento per risolvere le controversie internazionali e regolare, così, pacificamente le relazioni tra Stati. Questo avveniva all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Purtroppo, tale importante iniziativa non servì ad evitare la Seconda Guerra Mondiale, a seguito della quale furono istituite le Nazioni Unite (NU), succedute al fallimento della Società delle Nazioni, che pure aveva ambito senza successo alla pace. E', poi, del 1945 l'adozione della Carta delle NU che, all'art. 2, paragrafo 4, sancisce un divieto nel frattempo consolidatosi come norma consuetudinaria del diritto internazionale, dunque come norma fondamentale non scritta, vale a dire il divieto dell'uso della forza armata contro l'integrità territoriale, l'indipendenza politica e la sovranità degli Stati.

Oggi, questo importante principio, si può dire il più importante del diritto internazionale, che si è imposto proprio per la necessità di regolare pacificamente i rapporti tra gli Stati, è messo in pericolo dalla recrudescenza del ricorso alla violenza bellica tra gli Stati. E possiamo partire da una guerra, quella scatenata contro l'Ucraina dalla Federazione Russa, che ha per sempre segnato il corso della Storia e che ha per così dire “sdoganato” l'uso della forza armata nelle relazioni interstatali del mondo contemporaneo.

Posto che l’uso della forza militare di uno Stato verso un altro Stato è assolutamente vietato, occorre sottolineare che le uniche due eccezioni a questo divieto sono la legittima difesa, che è la risposta armata di uno Stato contro l'ingiustificato attacco armato da parte di un altro Stato, e l'autorizzazione all'uso della forza armata concesso dal Consiglio di Sicurezza, il solo organo internazionale detentore del potere di usare la forza armata. Tuttavia, quest'organo è impossibilitato ad usare la forza direttamente, non disponendo di un proprio esercito, che non è mai stato creato in quanto la Carta delle NU non è mai stata attuata pienamente in assenza di un accordo tra gli Stati su questo aspetto. 

Possiamo, forse, affermare, pur non volendo fornire una giustificazione, che questa inefficienza dell'apparato onusiano ha probabilmente spinto gli Stati a farsi giustizia da sé, facendo ricorso alla forza armata, laddove, dagli stessi, ritenuta indispensabile. Ebbene, non solo questo è inaccettabile, ma sono anche contestabili in molti casi le ragioni spesso addotte per giustificare certe azioni militari, per lo più pretestuose e volte a nascondere ben altre mire, e le mistificazioni sottese alle fantasiose definizioni delle stesse.

Pertanto, usare la forza armata contro uno Stato è sempre, con le due sole eccezioni ricordate, una violazione del diritto internazionale, diritto che attualmente è sotto attacco, così come è sotto attacco la democrazia ad opera di Stati autocratici o dittatoriali, che dell'uso della forza armata pretendono di poter disporre liberamente, ma anche ad opera di Stati storicamente democratici. 

Queste forme di interventismo unilaterale incontrollato e impunito rischia di creare un effetto domino, autorizzando qualunque Stato ad agire analogamente in spregio di regole che per decenni hanno rappresentato l'architrave su cui si è retto, o quanto meno si è cercato di reggere il meglio possibile, l'assetto globale.

È, forse, giunto il tempo in cui i potenti della terra si fermino a riflettere sulle conseguenze irrimediabili che talune scelte politiche e militari possono produrre per l'umanità, affinché gli errori del passato non si ripetano inesorabilmente.

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Foto di GaHetNa (Nationaal Archief NL) da Wikipedia

Maria Stefania Cataleta, docente di Tutela internazionale dei diritti umani, docente di International Criminal law e avvocato accreditato alla Corte penale internazionale

9 gennaio 2026

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