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Genocidi e crimini contro l’umanità

In breve

Il termine crimine contro l’umanità viene per la prima volta evocato in occasione del massacro degli armeni, ma verrà definito con precisione, all’interno del Diritto internazionale, solo in occasione del Processo di Norimberga. Negli stessi anni verrà introdotto l’uso del termine genocidio, coniato dall’ebreo polacco Raphael Lemkin, che verrà poi recepito dagli organismi internazionali. Tal crimine, definito come la “sistematica distruzione di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”, verrà codificato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948.

Evoluzione dei concetti di genocidio e di crimini contro l’umanità

Già nel 1915 i governi alleati di Francia, Gran Bretagna e Russia parlano, a proposito del massacro della popolazione armena da parte dei turchi, di “crimini contro la civilizzazione” e di “crimini di lesa umanità”, termini ripresi anche nel Trattato di Sevres (1920). Questa formulazione giuridica verrà adottata nei processi delle corti marziali turche a carico dei responsabili degli eccidi.
Ma è dopo la Seconda guerra mondiale e la tragedia della Shoah che si sente l’esigenza di individuare e definire con precisione, all’interno del Diritto internazionale, i crimini contro l’umanità.

Comincia a essere utilizzato nel linguaggio giuridico anche il termine genocidio, coniato da Raphael Lemkin, definito “sistematica distruzione di un gruppo nazionale o etnico”. (Il neologismo viene usato per la prima volta in uno scritto del 1944).
L’accordo, siglato a Londra l’8 agosto 1945 tra Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e URSS, include il genocidio nei “crimini contro l’umanità”, a loro volta compresi nella più ampia categoria dei “crimini internazionali”. Tra il 20 novembre 1945 e l’1 ottobre 1946 il Tribunale Militare Internazionale insediato a Norimberga processa i gerarchi nazisti. I capi d’accusa di competenza della Corte sono:

- crimini contro la pace a carico dei responsabili della guerra di aggressione;
- crimini di guerra basati sul principio della responsabilità penale individuale;
- crimini contro l’umanità ovvero assassinio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e qualsiasi atto disumano commesso contro le popolazioni civili, prima o durante la guerra, persecuzioni che abbiano costituito una violazione del diritto del Paese dove sono state perpetrate.

Raphael Lemkin ebbe un ruolo importante nel portare il concetto di genocidio all’attenzione della nascente organizzazione delle Nazioni Unite, dove delegati di tutto il mondo discussero i termini di una legge internazionale contro tale crimine.

Il 9 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva all’unanimità la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio”.
Viene qualificato genocidio “uno qualsiasi degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale:

- uccisione di membri fisici del gruppo;
- attentato all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- assoggettamento intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza dirette a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale;
- provvedimenti miranti a impedire le nascite nell’ambito del gruppo, quali sterilizzazione, aborto, impedimenti al matrimonio;
- trasferimento forzato di bambini di un gruppo in un altro gruppo”.

La Convenzione stabilisce che coloro che si macchiano di questi crimini, siano essi organi di uno Stato, funzionari civili o militari, oppure semplici cittadini, debbano essere ritenuti “personalmente” e “singolarmente” responsabili del crimine stesso e pertanto sottoposti a giudizio davanti a tribunali locali oppure internazionali. Genocidio e crimini contro l’umanità non cadono in prescrizione e comportano il risarcimento.
Elementi fondamentali, la cui presenza qualifica il crimine di genocidio sono:

- l’intenzione ovvero la pianificazione dell’eliminazione del gruppo umano preso di mira;
- lo Stato come agente organizzatore di tale pianificazione;
- uno o più atti criminali rivolti contro persone in quanto membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. È il gruppo intero ad essere perseguitato ed il genocidio è quindi ritenuto il più grave dei crimini contro l’umanità.

La Convenzione entra in vigore il 12 gennaio 1951, ratificata da più di venti Paesi. Il 4 novembre 1988, sotto la presidenza di Ronald Reagan, la firmano anche gli Stati Uniti.
La Convenzione non ha tuttavia rappresentato la parola definitiva per quanto riguarda le diverse accezioni del concetto di genocidio. Il dibattito svoltosi negli anni ne ha ampliato i confini, cercando di rimediare ad alcune omissioni. Per esempio, la mancata inclusione nella definizione di genocidio del gruppo sociale, di quello sessuale e di quello politico, i quali ne sono stati tutti vittime dopo il 1945.

Il Codice penale francese, approvato nel 1992, definisce genocidio la volontà di annientamento non solo di gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi, ma anche di un qualsiasi altro gruppo “determinato sulla base un criterio arbitrario”. Viene così sancito che, al di là di tutte le classificazioni, il gruppo vittima è quello che viene scelto come tale dall’aggressore.

Il codice penale canadese ha introdotto, in anni recenti, l’aspetto della “complicità”. Considera infatti crimine contro l’umanità anche “il tentativo, il complotto, la complicità dopo il fatto, il consiglio, l’aiuto o l’incoraggiamento riguardante il fatto stesso”.

Genocidi e crimini contro l’umanità del secolo XX e XXI

Genocidi e crimini contro l’umanità non cessano con la Seconda guerra mondiale. Nonostante il “mai più” gridato dopo l’orrore della Shoah, una scia di sangue cola lungo tutto il XX secolo e oltre. In molti casi risultano difficili la condanna e soprattutto la prevenzione dei crimini in sede internazionale per l’opposizione degli Stati che ne sono responsabili o complici.

È delegato all’Onu il compito di denunciare i Paesi che si rendono colpevoli di crimini contro l’umanità, ma l’obbligo dell’unanimità nel Consiglio di Sicurezza e la presenza, con diritto di veto, di Stati poco sensibili al rispetto dei diritti umani e civili, rende spesso problematico condannare i comportamenti delittuosi.

I tribunali internazionali

A seguito delle atrocità commesse nella ex Jugoslavia e alla pulizia etnica in Bosnia (1991 – 1995), nel 1993 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite emana la Risoluzione 827, con la quale viene istituito il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) con sede all’Aja, il primo di questo tipo dopo quello di Norimberga, con competenza per reati di genocidio, crimini contro l’umanità, violazione di leggi e convenzioni di guerra.

Fino al 2017, quando viene sciolto, il Tribunale emette 83 sentenze di condanna definitiva e 19 assoluzioni. 37 processi non vengono conclusi per morte degli imputati o ritiro delle accuse. Imputati eccellenti:

Slobodan Milosevic, Presidente serbo. Muore in carcere nel 2006, prima della sentenza.

Radovan Karadzic, Presidente della Repubblica della Bosnia Erzegovina, arrestato il 21 luglio 2008, condannato il 26 marzo 2016 a 40 anni di detenzione in quanto ritenuto colpevole di pulizia etnica, genocidio nei confronti della popolazione musulmana di Srebrenica e assedio di Sarajevo.

Ratko Mladic, comandante dell’esercito serbo – bosniaco, il boia di Srebrenica, arrestato nel 2011, dopo 16 anni di latitanza, condannato all’ergastolo il 22 novembre 2017.

Dopo il genocidio che si consuma in Ruanda contro i Tutsi (1994), il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituisce il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (ICTR) con sede ad Arusha, in Tanzania, che ha emesso la sua prima sentenza di condanna il 2 settembre 1998. In dieci anni il Tribunale ha sottoposto a processo solo una ventina di persone, a fronte di quasi 90.000 detenuti in attesa di giudizio. A causa dell’impossibilità di affrontare un così alto numero di procedimenti, nel 2000 sono state istituite le “gacaca”, tribunali popolari nei quali i colpevoli vengono invitati ad ammettere le proprie colpe in cambio di importanti sconti di pena.

Il 17 luglio 1998, il Trattato Internazionale ratificato a Roma istituisce la Corte Penale Internazionale Permanente dell’Aja, con il compito di perseguire i reati di genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. Il Trattato conferma la definizione di genocidio adottata dalla Convenzione del 1948, estendendone i termini sia ai tempi di guerra che di pace.

Il Segretario generale Ban Ki-moon si rivolge allo staff del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda in Tanzania, 27 febbraio 2009.Ratko Mladic al Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia, all’Aja, il 3 giugno 2011.
La sede della Corte Penale Internazionale, 23 luglio 2014.

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