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Le decisioni europee su Stato di diritto nell’UE e regime globale di sanzioni per i diritti umani. Un passo avanti.

di Bruno Marasà

Alla fine le risposte sono arrivate. Il Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre (che riunisce Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri) doveva decidere su due temi cruciali.

Il primo era l’approvazione del Bilancio pluriennale 2021-2027 e del Next Generation Eu (per un totale di 1840 miliardi di euro) con una decisione all’unanimità, sulla quale pesava il no di Polonia e Ungheria.

Il secondo riguardava il consenso definitivo al Regolamento sullo Stato di diritto che prevede la condizionalità per l’accesso ai fondi europei sulla base del rispetto dello stato di diritto da parte di tutti gli Stati membri. Decisione che era stata già presa dal Consiglio dei ministri UE a maggioranza qualificata, nonostante il voto contrario di Polonia e Ungheria.

Si poneva quindi il problema di superare il veto di questi due Paesi sugli strumenti finanziari.

Il compromesso raggiunto al Consiglio europeo per sbloccare la situazione rispetto al no dei sovranisti polacchi e ungheresi è stato commentato in modo diverso. Contano i fatti, tuttavia.

Il Regolamento, negoziato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri UE, non è stato toccato di una virgola. E adesso, dopo l’approvazione mercoledì scorso da parte del Parlamento europeo, è legge.

La “Dichiarazione interpretativa” del Consiglio europeo, proposta da Angela Merkel per sbloccare la situazione, è un documento politico e non potrà inficiarne le norme e le procedure. Il coinvolgimento della Corte di Giustizia dell’UE, previsto per accertare la fondatezza dei rilievi (di cui sarà responsabile la Commissione europea) si potrà rivelare un passaggio utile e positivo. E servirà a togliere alibi ai vari Orbán sulla dittatura delle “maggioranze politiche”.

Capita spesso che le decisioni prese dalle istituzioni UE si prestino ad interpretazioni controverse. La metafora ricorrente è quella del “bicchiere mezzo pieno (o mezzo vuoto)”. Non era facile, però, uscire da questa empasse, se si considera la contingenza storica che ha indotto finalmente l’Europa a dare una risposta di grande ampiezza per i mezzi finanziari messi a disposizione dei singoli Stati, alle conseguenze della pandemia e che non poteva essere pregiudicata da manovre dilatorie.

La procedura per l’applicazione dell’articolo 7 del Trattato dell’Unione europea (TUE), del resto, prevedendo l’unanimità, ha impedito sinora di arrivare a decisioni conseguenti grazie ai veti della Polonia quando si trattava di Ungheria (e viceversa).

Il Regolamento costituisce la vera novità. La Dichiarazione non altera le nuove norme, che sono in linea con il sistema democratico dell’Unione europea. Rimane aperta, con procedure semplificate e tempi ridotti, la possibilità di sanzionare decisioni, come quelle dei due Paesi, che alludono a una sorta di totale indipendenza e alla volontà di sottrarsi alla legittima valutazione del Parlamento e degli organi di garanzia dell’Unione come la Commissione europea, incaricata di vigilare sul rispetto dei Trattati, e la Corte di Giustizia.

Un’altra importante decisione è arrivata negli stessi giorni. Il Consiglio dei ministri UE ha adottato il nuovo regime globale dell’UE per le sanzioni in caso di violazione dei diritti umani, dovunque accadano nel mondo.

Queste norme sono state definite sulla stampa una sorta di “Magnitsky Act” europeo, simile a quello adottato dagli Stati Uniti nel 2012 per sanzionare i responsabili della morte di Sergey Magnitsky, esperto fiscale in Russia, per aver scoperto una frode che coinvolgeva funzionari corrotti fu arrestato e morì nel 2009 a seguito di percosse subite in prigione.

Successivamente, nel 2016, il “Global Magnitsky Act”, estese il regime Usa di sanzioni a gravi violazioni dei diritti umani e atti di corruzione ovunque nel mondo. Altri Paesi, da allora (tra i quali Canada, Regno Unito) hanno adottato leggi simili. Nel dicembre 2018 l’Olanda aveva proposto che un regime analogo fosse adottato anche a livello dell’UE.

Queste misure prevedono divieti di viaggio e il congelamento dei fondi applicabili sia alle persone fisiche che a entità giuridiche.

Queste misure restrittive si applicano ad atti come genocidio, crimini contro l'umanità e altre gravi violazioni o abusi dei diritti umani (tortura, schiavitù, esecuzioni extragiudiziali, arresti arbitrari o detenzioni). Possono rientrare nel campo di applicazione del nuovo regime violazioni diffuse, sistematiche o in contrasto evidente con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune stabiliti nel Trattato (articolo 21 TUE). Spetterà al Consiglio, su proposta di uno Stato membro o dell'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza comune, stabilire, rivedere e modificare l'elenco delle sanzioni.

L’Unione europea aveva già la possibilità di decidere sanzioni in materia di diritti umani, ma questi atti richiedevano ogni volta un quadro giuridico separato e una decisione unanime del Consiglio Ue per ciascun Paese. Le nuove norme hanno carattere generale e vi si potrà fare ricorso tutte le volte che sarà ritenuto opportuno.

Un anno fa esatto avevamo deciso di farlo: oggi abbiamo questo accordo storico… mandiamo così un chiaro segnale del nostro forte impegno a difendere i diritti umani”, ha detto l’Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune, Josep Borrell, il 10 dicembre, Giornata Mondiale dei Diritti Umani.

Come si vede il confronto e le decisioni all’interno dell’Unione europea sui temi della democrazia e dei diritti procedono con passi che, anche se talvolta appaiono timidi o contradditori, contribuiscono in realtà a consolidare un sentire comune e approntare un sistema di norme coerenti con i principi e i valori definiti nei Trattati.


Bruno Marasà

Bruno Marasà, già Responsabile Parlamento Europeo - Ufficio di Milano

18 dicembre 2020

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